Ddl Semplificazioni, AVS: meglio chiamarlo Ddl Killer, arriva devastazione edilizia per aree oggi tutelate

Incarico:Deputato

“L’articolo 40 del DdL Semplificazioni, a questo punto si dovrebbe chiamarlo Ddl Killer, cancella le tutele in materia edilizia disposte dal Testo Unico del 2001. In pratica, via la parte che impedisce la formazione del silenzio-assenso alle richieste di modifiche edilizie in caso di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Neanche il condono di Berlusconi era arrivato a tanto. Ricordiamo che i vincoli idrogeologici hanno la finalità di preservare l’ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non ne compromettano la stabilità, né inneschino fenomeni erosivi e franosi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane;
i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali garantiscono la difesa degli ecosistemi, della biodiversità e dei beni del paesaggio e del patrimonio culturale della nazione, garantendo un sistema articolato di tutele per la loro conservazione. La Costituzione all’articolo 9 garantisce queste aree mentre la giurisprudenza amministrativa e costituzionale si è ripetutamente espressa escludendo l’autorizzazione per silenzio-assenso ogni qual volta siano in gioco beni costituzionalmente protetti, censurando alcune leggi regionali che prevedevano il silenzio-assenso in procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e dall’inclusione di specifiche valutazioni in materia ambientale, per le quali è richiesto un pronunciamento espresso (Corte cost. n.26/1996; n.194/1993, n.437/1992 e n. 302/1988)”. E’ quanto rende noto il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti il quale aggiunge: “ chiediedevamo la soppressione dell’articolo, mentre un ordine del giorno impegna il Governo ad accompagnare queste aberranti misure previste con ulteriori iniziative per verificare gli effetti applicativi della norma sulla tutela dei beni costituzionalmente tutelati, escludendo la formazione del silenzio assenso in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano nuovi interventi edilizi in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali e culturali e
ad escludere la riapertura dei termini per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di condono edilizio”.